Sez. 3, Sentenza n. 2002 del 14/12/1984 Ud. (dep. 27/02/1985) Rv. 168057 - 01
ACQUE - TUTELA DALL'INQUINAMENTO - ANALISI EFFETTUATA DAL LABORATORIO PROVINCIALE DI IGIENE E PROFILASSI - ARTICOLO 15, COMMA SETTIMO, LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319, COME SOSTITUITO DALL'ART. 18 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1979 N. 650 - MANCATA PREVISIONE DI AVVISO AL TITOLARE DELLO SCARICO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DICHIARATA CON SENTENZA N. 248 DEL 15 LUGLIO 1983 - EFFETTO RETROATTIVO NEI CONFRONTI DEI RAPPORTI GIURIDICI ANCHE PROCESSUALI NON ANCORA ESAURITI - SUSSISTENZA - DECISIONE FONDATA SU ANALISI ILLEGITTIMA - VIZIO DELLA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI.*
ACQUE - TUTELA DALL'INQUINAMENTO - ANALISI EFFETTUATA DAL LABORATORIO PROVINCIALE DI IGIENE E PROFILASSI - ARTICOLO 15, COMMA SETTIMO, LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319, COME SOSTITUITO DALL'ART. 18 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1979 N. 650 - MANCATA PREVISIONE DI AVVISO AL TITOLARE DELLO SCARICO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DICHIARATA CON SENTENZA N. 248 DEL 15 LUGLIO 1983 - EFFETTO RETROATTIVO NEI CONFRONTI DEI RAPPORTI GIURIDICI ANCHE PROCESSUALI NON ANCORA ESAURITI - SUSSISTENZA - DECISIONE FONDATA SU ANALISI ILLEGITTIMA - VIZIO DELLA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI.*
La sentenza n. 248 del 15 luglio 1983 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, comma settimo, della legge 10 maggio 1976 n. 319, come sostituito dall'art. 18 della legge 24 dicembre 1979 n. 650, nella parte in cui non prevede che il laboratorio provinciale di igiene e profilassi dia avviso al titolare dello scarico affinché possa presenziare eventualmente con la assistenza di un consulente tecnico all'esecuzione delle analisi, ha effetto retroattivo nei confronti dei rapporti giuridici, anche processuali, non ancora esauriti. È quindi preclusa la possibilità di utilizzare l'accertamento amministrativo illegittimo, quale valido mezzo di prova, nei processi penali ancora in corso. Qualora utilizzazione vi sia stata, ciò incide negativamente sulla costruzione logica della decisione dando luogo ad un vizio della motivazione rilevabile in Sede di legittimità, ove non risulti che il convincimento dei giudici di merito si è formato anche in base ad altre fonti di prove, sufficienti a sorreggere la decisione adottata. (Conf mass n 167104; (Conf mass n 166904; (Conf mass n 166667).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 15 com. 2 CORTE COST., Legge 24/12/1979 num. 650 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)