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Sez. 2, Sentenza n. 3149 del 23/05/1984 (Rv. 435195 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - GIUDIZIO PER L'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO - INOSSERVANZA DEL TERMINE ESSENZIALE DA PARTE DELL'ATTORE - ECCEZIONE RICONVENZIONALE DEL CONVENUTO - PROPONIBILITÀ IN APPELLO.*
Stato
decisa il 1984-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435195-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - GIUDIZIO PER L'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO - INOSSERVANZA DEL TERMINE ESSENZIALE DA PARTE DELL'ATTORE - ECCEZIONE RICONVENZIONALE DEL CONVENUTO - PROPONIBILITÀ IN APPELLO.*

Il convenuto con Azione di esecuzione specifica di un contratto (nella specie, preliminare di vendita), il quale opponga l'avvenuta risoluzione di diritto del rapporto per l'inadempienza dell'attore entro un termine essenziale, non al fine di una pronuncia risolutoria in suo favore bensì per paralizzare la pretesa azionata dallo avversario, può far valere tale situazione per la prima volta anche in appello, non comportando essa una pronuncia risolutoria di natura costitutiva bensì un mero suo riscontro al cennato fine. (Conf 459/76, mass n 379109).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1457, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)