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Sez. 2, Sentenza n. 459 del 11/02/1976 (Rv. 379109 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - GIUDIZIO PER L'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO - INOSSERVANZA DEL TERMINE ESSENZIALE DA PARTE DELL'ATTORE - ECCEZIONE RICONVENZIONALE DEL CONVENUTO - PROPONIBILITA IN APPELLO.*
Stato
decisa il 1976-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379109-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - GIUDIZIO PER L'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO - INOSSERVANZA DEL TERMINE ESSENZIALE DA PARTE DELL'ATTORE - ECCEZIONE RICONVENZIONALE DEL CONVENUTO - PROPONIBILITA IN APPELLO.*

Il convenuto con Azione di esecuzione specifica di un contratto (nella specie, preliminare), il quale deduca l'inadempienza dello attore entro un termine essenziale, ed il conseguente verificarsi di risoluzione di diritto del rapporto, non per ottenere una pronuncia risolutoria in suo favore, ma al solo fine di paralizzare la pretesa avversaria, non propone una domanda riconvenzionale, in quanto non chiede un provvedimento diverso dal rigetto della domanda attrice e non amplia i limiti dei poteri decisori del giudice, ma solleva una eccezione, come tale proponibile per la prima volta in appello. (V 886/75, mass n 374272).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1457, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)