Sez. 1, Ordinanza n. 21332 del 23/06/2026 (Rv. 679270-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Contratti di mutuo - Superamento della soglia dell’usura - Nullità/Inefficacia della clausola contrattuale - Esclusione - Conseguenze.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi in misura non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo
il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, come contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1419 com. 2, Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Legge 07/03/1996 num. 108 art. 1, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/2000 num. 394 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 28/02/2001 num. 24 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)