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Sez. U - , Sentenza n. 24675 del 19/10/2017 (Rv. 645811 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Contratto di mutuo - L. n. 108 del 1996 – Interessi – Clausola di determinazione del tasso antecedente all’ entrata in vigore di detta l. - Superamento sopravvenuto del tasso soglia – Nullità – Inefficacia - Contrarietà a buona fede - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645811-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE

Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419 com. 2, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Decreto Legge 29/12/2000 num. 394 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 28/02/2001 num. 24 CORTE COST., Legge 07/03/1996 num. 108 art. 1, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2 com. 4, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)