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Sez. 1, Sentenza n. 5862 del 25/05/1993 (Rv. 482505 - 01)

Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Pagamento - In genere | Richiesta comportanti maggiori oneri, spese o indennizzi - Mancanza - Riserva - Formulazione - Necessità - Esclusione - Conto finale - Redazione - Mancanza - Appaltatore - Azione giudiziaria per far valere la propria pretesa di pagamento - Promozione - Conto - Presunzione di accettazione per la mancata sottoscrizione dell'appaltatore prevista dall'art. 64 R.D. n. 350 del 1895 - Operatività - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482505-01

Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Pagamento - In genere

In tema di appalto di opera pubblica, nel caso in cui non sia necessaria la formulazione di riserva, non avendo l'appaltatore avanzato richieste comportanti maggiori oneri, spese o indennizzi rispetto ai registri di contabilità dei lavori e, la redazione del conto finale sia avvenuta del tutto al di fuori delle previsioni dell'art. 64 R.D. 25 maggio 1895 n. 350, per totale assenza di contraddittorio tra direzione dei lavori e appaltatore, avendo quest'ultimo già provveduto a far valere in via giudiziaria la propria pretesa di pagamento, non può ritenersi valida ed operativa la presunzione di accettazione del conto derivante dalla mancata sottoscrizione dell'appaltatore, prevista dal menzionato art. 64.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)