Sez. 1, Sentenza n. 10949 del 20/12/1994 (Rv. 489307 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Appaltatore - Conto finale - Mancata firma nel termine fissatogli - Conseguenze - Fattispecie.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE
In tema di appalto di opera pubblica, la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 64 del R.D. 25 maggio 1865 n. 350 - secondo il quale se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine fissatogli il conto stesso si avrà da lui come definitivamente accettato - riconduce alla mancata sottoscrizione non l'effetto della decadenza dal potere di impugnazione del conto finale (intesa quale sanzione ricollegata automaticamente all'omissione di siffatto onere), bensì una presunzione di accettazione del conto che, in via mediata, rende infondata l'impugnazione del conto medesimo, appunto perché accettato. Trattasi di presunzione relativa, la quale perde efficacia probatoria e non può determinare la sua valenza indiziaria di fronte ad una manifestazione di volontà dell'appaltatore, espressa in modo positivo ed univoco, di non accettazione del conto finale. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio di cui alla massima, ha ritenuto che una siffatta manifestazione sia configurabile allorché l'appaltatore, prima della presentazione del conto finale, abbia già provveduto a far valere in giudizio una pretesa incompatibile con quanto l'amministrazione committente gli abbia poi riconosciuto con quel conto).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1865 num. 350 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)