Sez. 2, Sentenza n. 9237 del 17/09/1997 (Rv. 508067 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI) | Contratto d'opera e contratto d'appalto - Caratteri comuni - Differenze di natura, oggetto o contenuto delle rispettive prestazioni - Esclusione - Differenze relative al profilo organizzatorio dell'esecutore - Sussistenza - Valorizzabilità ai fini della qualificazione come appalto dell'autonomia imprenditoriale dell'obbligato o della previsione pattizia di uno specifico risultato - Esclusione - Impresa organizzata avvalentesi di dipendenti specializzati - Necessaria configurabilità del rapporto come appalto - Esclusione.
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI)
Il contratto d'opera ha in comune con l'appalto l'obbligo verso il committente di compiere dietro corrispettivo un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi esegue, differenziandosene invece per il fatto che l'opera o il servizio vengono compiuti con lavoro prevalentemente proprio dell'obbligato, con l'eventuale aiuto dei propri familiari o di pochi collaboratori, e pertanto sotto un aspetto quantitativo piuttosto che qualitativo, restando cioè le due fattispecie diversificate in relazione non alla natura, all'oggetto o al contenuto della prestazione ma il profilo organizzatorio del soggetto che deve compierla. Ne deriva che ai fini delle qualificazione giuridica di un contratto come appalto anziché come contratto d'opera non può essere valorizzata l'autonomia dell'imprenditore che ha assunto l'impegno o la previsione pattizia di uno specifico risultato che questi si sia obbligato a raggiungere o ancora la specificazione dettagliata del materiale da adoperare, del tipo di intervento o della mano d'opera, restando inoltre escluso che abbia di per se carattere indicativo di un appalto l'esistenza di un impresa organizzata che si avvalga per la sua peculiarità di taluni dipendenti specializzati ben potendo anche nel contratto d'opera esservi un impresa, sia pur di piccole dimensioni, che utilizza specialisti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)