Sez. 1, Sentenza n. 16519 del 05/08/2005 (Rv. 583716 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Edificabilità dell'area espropriata - Edificabilità in base alle previsioni urbanistiche - Sufficienza - Difetto di convenzione di lottizzazione - Rilevanza - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Nel sistema di disciplina della stima dell'indennizzo espropriativo introdotto dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, l'edificabilità del suolo espropriato deve ritenersi sussistente per il solo fatto che esso risulti edificabile in base alle previsioni urbanistiche, indipendentemente da ogni valutazione circa l'edificabilità di fatto (la quale rileva esclusivamente in via suppletiva - in carenza di strumenti urbanistici - ovvero, in via complementare ed integrativa, agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell'area espropriata, incidente sul calcolo dell'indennizzo), onde la mancanza della prevista convenzione di lottizzazione non incide sulla edificabilità dell'area, in quanto tale strumento contrattuale è solo attuativo delle previsioni urbanistiche ed ha il solo scopo di disciplinare la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed i relativi oneri, nonché la cessione delle aree destinate a strade, parcheggi ed altre eventuali infrastrutture pubbliche.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)