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Sez. 1, Sentenza n. 26275 del 14/12/2007 (Rv. 600791 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | In genere.
Stato
decisa il 2007-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600791-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Nel vigente sistema urbanistico, il piano di lottizzazione - previsto dall'art. 28 della legge n. 1150 del 1942, come modificato dall'art. 8 della legge n. 765 del 1967 - assume la valenza di strumento urbanistico di attuazione, ossia di pianificazione di dettaglio destinato in prevalenza a disciplinare interventi a carattere residenziale su aree non ancora urbanizzate; tale strumento si completa e si perfeziona soltanto con la stipulazione dell'apposita convenzione, cui l'autorizzazione alla lottizzazione deve considerarsi subordinata. Ne consegue che, pur inserita nel P.R.G., la lottizzazione ha un valore programmatorio, in grado di ingenerare nei proprietari delle aree comprese un'aspettativa particolarmente qualificata alla realizzazione del programma concordato, ma non svolge una funzione conformativa del diritto di proprietà in relazione al maggiore indice di edificabilità contenuto nel piano di lottizzazione medesimo (nella specie la S.C. ha confermato, correggendone la motivazione, la sentenza di merito che, ai fini del calcolo dell'indennità di espropriazione, aveva considerato l'indice di fabbricabilità del P.R.G. anziché quello risultante dall'originario piano di lottizzazione non convenzionato).

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)