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Sez. L, Sentenza n. 453 del 28/01/1985 (Rv. 438658 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ALBO DEI CONSULENTI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A CONSULENTE NON ISCRITTO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438658-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ALBO DEI CONSULENTI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A CONSULENTE NON ISCRITTO - AMMISSIBILITÀ.*

Le norme contenute nel secondo comma dell'art. 61 cod. proc. civ. e nell'art. 22 delle relative Disposizioni di attuazione non hanno carattere cogente e, pertanto, l'inosservanza di esse da parte del giudice del merito, che, secondo il suo apprezzamento discrezionale, affidi l'incarico a consulente iscritto nell'albo di altro tribunale o non iscritto in alcun albo e non indichi nel provvedimento i motivi di tale scelta, non produce alcuna nullità e non è censurabile in Sede di legittimità. (V 2834/83; (Conf 2908/74, mass n 371347 sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 22, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)