Sez. L, Sentenza n. 2908 del 17/10/1974 (Rv. 371347 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ALBO DEI CONSULENTI - INOSSERVANZA - NOMINA DI CONSULENTE NON ISCRITTO - OMESSA MOTIVAZIONE - MANCATA AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - NULLITA - INSUSSISTENZA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ALBO DEI CONSULENTI - INOSSERVANZA - NOMINA DI CONSULENTE NON ISCRITTO - OMESSA MOTIVAZIONE - MANCATA AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - NULLITA - INSUSSISTENZA.*
L'iscrizione dei consulenti tecnici negli albi dei tribunali, in ragione della loro Competenza specifica, non puo considerarsi un limite al potere di scelta del giudice, ma e stata stabilita dalla legge allo scopo di facilitargli la scelta del consulente, secondo le rispettive competenze e di distribuire gli incarichi tra i consulenti iscritti negli albi locali. Pertanto, la inosservanza delle norme contenute nel capoverso dell'art 61 cod proc civ e 22 disp att cod proc civ da parte del giudice, il quale affidi l'incarico a consulente iscritto in albo di altro tribunale o non iscritto in alcun albo, senza sentire il Presidente del tribunale e senza indicare nel suo provvedimento i motivi della scelta, non produce alcuna nullita, non avendo tali norme carattere cogente, e non e censurabile in Sede di legittimita. (Conf 1054'71, mass n 351074).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 22, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)