Sez. 3, Sentenza n. 1013 del 07/07/1967 Ud. (dep. 03/10/1967) Rv. 105605 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCATA COMPARIZIONE - APPLICAZIONE DI CAUSA ESTINTIVA PER ALCUNI REATI - SENTENZA DI ESECUZIONE DEL DECRETO PER ALTRI REATI - INCOMPATIBILITA - ESCLUSIONE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCATA COMPARIZIONE - APPLICAZIONE DI CAUSA ESTINTIVA PER ALCUNI REATI - SENTENZA DI ESECUZIONE DEL DECRETO PER ALTRI REATI - INCOMPATIBILITA - ESCLUSIONE.*
Nell'ipotesi di procedimento penale per piu reati, di cui alcuni soggetti a cause di Estinzione, e di ingiustificata mancata comparizione dell'opponente all'udienza fissata, non vi e incompatibilita tra la pronuncia di Estinzione di alcuni reati e quella di esecutorieta del decreto penale opposto in ordine alle altre violazioni di legge. Infatti la prima pronuncia, che e fondata su un'indagine a carattere esclusivamente giuridico e non di merito, e preliminare rispetto alla seconda ed il giudice e obbligato ad adottarla, per l'espresso disposto dell'art 152 cod proc pen in qualsiasi stato e grado del giudizio, quando sia rilevabile ictu oculi la causa di Estinzione, mentre non puo entrare nel merito per quanto attiene agli altri reati ne prendere provvedimenti in relazione ad essi per la preclusione derivante dalla mancata revoca del decreto penale, determinata soltanto dalla comparizione dell'opponente. (per la seconda parte Conf 102103, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)