Sez. 4, Sentenza n. 232 del 01/02/1966 Ud. (dep. 14/07/1966) Rv. 102103 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - GIUDIZIO PER DECRETO - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - OBBLIGO DELLA DECLARATORIA.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - GIUDIZIO PER DECRETO - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - OBBLIGO DELLA DECLARATORIA.*
Il giudice ha l'Obbligo di dichiarare immediatamente le cause di non punibilita, che risultino dall'esame degli Atti senza bisogno di ulteriori accertamenti. Tale principio e applicabile anche al giudizio di opposizione a decreto penale per cui, in caso di mancata comparizione dell'opponente, il giudice deve dichiarare la causa di non punibilita e non gia ordinare la esecuzione del decreto penale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)