Sez. 1, Sentenza n. 3353 del 05/06/1985 (Rv. 441020 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - POLIZZA ASSICURAZIONE - PREVISIONE DI TERMINE PER LA DISDETTA - INTERPRETAZIONE DELLA RELATIVA CLAUSOLA - CONSEGUENZE IN TEMA DI DISDETTA SPEDITA PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE NON PERVENUTA SUCCESSIVAMENTE.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - POLIZZA ASSICURAZIONE - PREVISIONE DI TERMINE PER LA DISDETTA - INTERPRETAZIONE DELLA RELATIVA CLAUSOLA - CONSEGUENZE IN TEMA DI DISDETTA SPEDITA PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE NON PERVENUTA SUCCESSIVAMENTE.*
La clausola di polizza assicurativa, predisposta dall'assicuratore su modulo o formulario, relativa al termine in cui l'assicurato deve dare disdetta per evitare la rinnovazione del rapporto alla scadenza del suo termine di durata, facendo carico all'assicurato di "dare disdetta" con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, va interpretata in base ai criteri posti dagli artt. 1366 e 1370 cod. civ., con la conseguenza che la disdetta medesima, inviata con lettera raccomandata prima dei tre mesi, non può ritenersi tardiva, per il solo fatto che sia pervenuta allo assicuratore in data successiva, ma pur sempre anteriore alla scadenza del contratto. (V 3201/80, mass n 406998; (V 3200/80, mass n 406997; (V 4559/79, mass n 401069).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1899
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)