Sez. 1, Sentenza n. 3200 del 15/05/1980 (Rv. 406997 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PROROGA TACITA - DISDETTA - FORMA - CLAUSOLA CONTENENTE LA PREVISIONE DELLA TRASMISSIONE DELLA DISDETTA A MEZZO DI RACCOMANDATA - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PROROGA TACITA - DISDETTA - FORMA - CLAUSOLA CONTENENTE LA PREVISIONE DELLA TRASMISSIONE DELLA DISDETTA A MEZZO DI RACCOMANDATA - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*
In tema di contratti tacitamente prorogabili per effetto di mancata disdetta, quale il contratto di Assicurazione, la clausola che assegna un termine di decadenza entro il quale la dichiarazione di volonta del disdettante deve essere trasmessa a mezzo di raccomandata, va interpretata, ove non precisi se entro il suddetto termine la dichiarazione medesima debba essere soltanto spedita od anche ricevuta dal destinatario, nel primo di tali sensi, e, cioe, in quello piu favorevole all'onerato, tenendo presente che si verte in tema di ostacoli frapposti all'Esercizio di un diritto, ed applicando altresi il criterio ermeneutico della buona fede (art 1366 cod civ), che impone di non far ricadere sul predetto onerato i rischi del ritardo postale, nonche, in ipotesi di clausola predisposta da uno dei contraenti, il criterio della risoluzione della sua ambiguita in favore dell'altro contraente (art 1370 cod civ). (V 4559/79; (V 3250/79, mass n 399625).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1899, Cod. Civ. art. 2965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)