Sez. 5 - , Sentenza n. 7620 del 18/03/2021 (Rv. 660851 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Procedimento di irrogazione sanzioni - Atto di contestazione - Contraddittorio preventivo - Necessità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'atto di contestazione avente ad oggetto sanzioni amministrative tributarie non deve essere preceduto dal contraddittorio previsto dall'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, atteso che esso si inserisce nel procedimento di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, il quale ha disegnato, con norme speciali, uno specifico spazio di contraddittorio con il contribuente posteriore all'atto di contestazione, ma preventivo rispetto all'eventuale successivo atto di irrogazione della sanzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)