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Sez. 5, Sentenza n. 23167 del 27/08/2024 (Rv. 672104-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie - Deduzioni difensive del contribuente nella fase endoprocedimentale - Atto di contestazione - Motivazione rafforzata - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672104-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

La motivazione dell'atto di irrogazione di sanzioni tributarie deve tener conto anche delle deduzioni difensive articolate dal contribuente nella fase endoprocedimentale, trattandosi di una regola di garanzia, che si traduce nell'obbligo erariale di procedere alla applicazioni di sanzioni solo tramite un atto dotato di motivazione rafforzata e, pertanto, non si concretizza soltanto nel dare atto delle ragioni difensive del destinatario del provvedimento sanzionatorio, ma nell'obbligo dell'ufficio di spiegare il motivo per cui quelle ragioni sono state disattese.

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16 com. 7, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)