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Sez. 1, Sentenza n. 25845 del 26/05/2006 Cc. (dep. 25/07/2006) Rv. 234676 - 01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE | Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena - Legge n. 207 del 2003 - Mancato reclamo - Irrevocabilità - Esecuzione - Accertata causa ostativa all'applicazione - Revoca - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234676-01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE

Il provvedimento di applicazione della sospensione condizionata della esecuzione della pena (art. 2 legge n. 207 del 2003) diviene irrevocabile se non sia proposto reclamo nei termini e nelle forme stabilite (art. 69 bis, ord. pen.) e, pertanto, non può essere revocato in sede di esecuzione per intangibilità del giudicato anche qualora sia accertata una causa originaria ostativa all'applicazione del beneficio.

Riferimenti normativi: Legge 01/08/2003 num. 207 art. 1 CORTE COST., Legge 01/08/2003 num. 207 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)