Sez. 1, Ordinanza n. 23974 del 06/05/2005 Cc. (dep. 24/06/2005) Rv. 231826 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE | Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena - Legge n. 207 del 2003 - Applicazione - Reclamo - Competenza.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE
Il procedimento concernente la sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva é disciplinato dall'art. 2 della legge 1° agosto 2003 n. 207, che attribuisce in via esclusiva la competenza a provvedere al magistrato di sorveglianza e richiama le disposizioni dell'art. 69 bis, commi primo, terzo, quarto della legge 26 luglio 1975 n. 354 e succ. modifiche. Ne consegue che il provvedimento del magistrato di sorveglianza con cui si applica o si nega il beneficio va impugnato, nel termine di dieci giorni, con reclamo al Tribunale di sorveglianza competente per territorio.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 bis CORTE COST., Legge 01/08/2003 num. 207 art. 1 CORTE COST., Legge 01/08/2003 num. 207 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)