Sez. 2, Ordinanza n. 499 del 09/04/1975 Cc. (dep. 19/06/1975) Rv. 130359 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE -CONFUTAZIONE DI OGNI ARGOMENTAZIONE DIFENSIVA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE -CONFUTAZIONE DI OGNI ARGOMENTAZIONE DIFENSIVA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'adempimento dell'Obbligo della motivazione il giudice di merito non e tenuto a prendere in esame e a confutare ogni argomentazione difensiva, essendo sufficiente che indichi in sintesi le ragioni del proprio convincimento e della decisione adottata, e dimostri di aver preso in esame ogni fatto decisivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)