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Sez. 2, Sentenza n. 3774 del 10/11/1981 Ud. (dep. 08/04/1982) Rv. 153155 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - INSUFFICIENZA - OBBLIGO DI CONFUTARE OGNI ARGOMENTAZIONE DELLE PARTI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153155-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - INSUFFICIENZA - OBBLIGO DI CONFUTARE OGNI ARGOMENTAZIONE DELLE PARTI - INSUSSISTENZA.*

Il giudice di merito, ai fini dell'Obbligo della motivazione, non è tenuto a confutare ogni argomentazione delle parti, essendo sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento e della decisione adottata e dimostri di avere preso in esame ogni fatto decisivo. (Conf mass n 141021; (Conf mass n 140230; (Conf mass n 136955; (Conf mass n 135181; (Conf mass n 134464; (Conf mass n 134292; (Conf mass n 130359; (Conf mass n 128075).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)