Sez. 3, Sentenza n. 42209 del 22/10/2002 Ud. (dep. 17/12/2002) Rv. 225704 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Legge quadro sulle aree protette - Divieto all'interno dei parchi di attività che possano compromettere l'habitat delle specie vegetali ed animali - Allestimento di un campeggio senza la prescritta autorizzazione - Sussistenza del reato.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In tema di aree protette, l'allestimento di un campeggio all'interno di un parco senza la prescritta autorizzazione integra il reato di cui agli artt. 11 comma 3 e 30 della l. 6 dicembre 1991, n. 394, in quanto la prima norma, pur recando un elenco di specifiche condotte vietate che non comprende la realizzazione di un campeggio abusivo, proibisce in generale tutte le attività ed opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati in relazione alla flora ed alla fauna protette. (In motivazione la Corte ha rilevato che la realizzazione di un campeggio pone in pericolo quanto meno la flora del parco, attraverso opere di sbancamento della terra, accensione di fuochi ed altro).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1991 num. 394 art. 11 com. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)