Sez. 3, Sentenza n. 23054 del 23/04/2013 Ud. (dep. 29/05/2013) Rv. 256171 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Aree marine protette - Ormeggio di natante - Reato - Sussistenza.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
Anche se non rientrante nell'elenco esemplificativo delle attività non consentite in area protetta di cui al comma terzo, parte seconda, dell'art. 19 legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'ormeggio in zona protetta marina, in quanto operazione caratterizzata dall'ancoraggio, rientra fra le attività vietate in linea generale dalla prima parte della stessa norma, perché idonea a comportare la compromissione della tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto di protezione.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1991 num. 394 art. 19 com. 3, Legge 06/12/1991 num. 394 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)