Sez. 2, Sentenza n. 7242 del 28/01/1982 Ud. (dep. 23/07/1982) Rv. 154711 - 01
ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI - RIFERIMENTO AGLI ATTI INDICATI NELL'ART. 316 COD. PROC. PEN..*
ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI - RIFERIMENTO AGLI ATTI INDICATI NELL'ART. 316 COD. PROC. PEN..*
Per inizio delle operazioni peritali, ai fini dell'art. 304 ter cod. proc. pen., deve intendersi il compimento degli Atti descritti dall'art. 316 dello stesso codice, comprensivi della proposizione al perito dei quesiti, che il giudice ritenga opportuni: in tale momento si comincia ad apprestare l'intervento della difesa, sotto molteplici aspetti, riguardanti sia il controllo sulla regolarità formale dei vari Atti inerenti all'espletamento della perizia, sia l'eventuale nomina dei consulenti tecnici di parte e la proposizione dei quesiti ulteriori da sottoporre al perito, previa valutazione del giudice, ovvero la precisazione di quelli già formulati. (Conf mass n 147001; (Conf mass n 146969; (Conf mass n 135090).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)