Sez. 1, Sentenza n. 581 del 25/06/1976 Ud. (dep. 17/01/1977) Rv. 135090 - 01
ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - AVVISO DELL'ESPLETAMENTO DI PERIZIA - INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI - ESTREMI.*
ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - AVVISO DELL'ESPLETAMENTO DI PERIZIA - INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI - ESTREMI.*
Per inizio delle operazioni peritali, ai fini dell'avviso prescritto dall'art 304 ter cod proc pen, deve intendersi il compimento degli Atti descritti dall'art 316 cod proc pen, comprensivi della proposizione al perito dei quesiti che il giudice ritenga opportuni; in tale momento si comincia, appunto, ad apprestare l'intervento della difesa, sotto molteplici aspetti, riguardanti sia il controllo sulla regolarita formale dei vari Atti inerenti allo espletamento della perizia, sia e soprattutto la eventuale nomina dei consulenti tecnici e la proposizione di quesiti ulteriori da sottoporre al perito, previa valutazione del giudice, ovvero la precisazione di quelli gia formulati.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)