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Sez. L - , Sentenza n. 35796 del 06/12/2022 (Rv. 666197 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO | Società cooperative - Soci lavoratori - Retribuzione minima ex art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007 - Criterio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali - Onere probatorio del datore di lavoro - Sussistenza - Contenuto.
Stato
decisa il 2022-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666197-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO

In tema di società cooperative, l'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, impone al datore di lavoro, in presenza di una pluralità di contratti collettivi, di corrispondere in favore dei soci lavoratori subordinati la retribuzione minima assicurata dal contratto collettivo di categoria concluso dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; ne deriva che, in caso di contestazione, spetta alla cooperativa datrice di lavoro dimostrare che il trattamento economico accordato non è inferiore a quello riconosciuto dal contratto collettivo stipulato dall'associazione maggiormente rappresentativa, offrendo, altresì, la prova della maggiore rappresentatività dell'organizzazione sindacale stipulante.

Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2511, Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)