Sez. 4, Sentenza n. 4236 del 26/10/1973 Ud. (dep. 21/06/1974) Rv. 127210 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DIRETTORE DEI LAVORI - DOVERI - LIMITI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DIRETTORE DEI LAVORI - DOVERI - LIMITI.*
Il direttore dei lavori, cui incombe la sovrintendenza all'andamento dei lavori stessi attraverso l'emanazione di opportune Disposizioni e la sorveglianza delle loro attuazioni, non e tenuto alla continua presenza fisica nel cantiere o alla emissione di particolareggiate istruzioni esecutive sempre che non si tratti di eseguire parti dell'opera che implichino il possesso di cognizioni professionali specifiche non rientranti, come tali, tra le regole di esperienza pratica dei preposti all'esecuzione dei lavori.*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1958 num. 143 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)