Sez. 4, Sentenza n. 13940 del 21/06/1990 Ud. (dep. 19/10/1990) Rv. 185536 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - PRESENZA DI UN PREPOSTO - OBBLIGO PER IL DIRIGENTE DELLA IMPRESA DI ESERCITARE COMUNQUE IL CONTROLLO E LA VIGILANZA - SUSSISTENZA - LIMITI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - PRESENZA DI UN PREPOSTO - OBBLIGO PER IL DIRIGENTE DELLA IMPRESA DI ESERCITARE COMUNQUE IL CONTROLLO E LA VIGILANZA - SUSSISTENZA - LIMITI.*
In materia di infortuni sul lavoro la presenza di un preposto non esime il dirigente di un'impresa dall'esercitare un efficace controllo ed una diligente vigilanza al fine di far rispettare le Disposizioni impartite e, in genere, le norme antinfortunistiche; tuttavia l'Obbligo di vigilanza non si spinge fino a pretendere il controllo continuo e la costante presenza del dirigente in cantiere perché segua da vicino ogni singolo lavoratore nel corso della sua attività lavorativa e in qualsiasi momento. (V mass n 181156; (V mass n 175265; (V mass n 149346; (V mass n 143713; (V mass n 127210; (V mass n 111899).*
Riferimenti normativi: DPR 24/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)