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Sez. 2, Sentenza n. 17116 del 28/03/2013 Cc. (dep. 15/04/2013) Rv. 256925 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE | Istanza di restituzione delle cose sequestrate - Procedimento - Atti integrativi trasmessi dal P.M. dopo l'udienza camerale - Utilizzazione - Legittimità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256925-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE

In tema di restituzione delle cose sequestrate, l'acquisizione e l'utilizzazione di atti integrativi trasmessi dal P.M. al G.I.P. dopo la celebrazione dell'udienza camerale prevista dall'art. 263 cod. proc. pen. comporta la violazione della regola del contraddittorio e quindi la nullità del provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)