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Sez. 5, Sentenza n. 18 del 08/01/1996 Cc. (dep. 07/03/1996) Rv. 204475 - 01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Restituzione - Procedimento | Art. 263 cod. proc. pen. - Rilascio copie di documenti sequestrati - Procedimento ex art. 258 cod. proc. pen. - Disciplina comune - Fase delle indagini preliminari - Diniego del P.M. - Opposizione - Procedimento camerale davanti al G.I.P., ex art. 127 cod. proc. pen. - Decisione - Impugnazione con ricorso - Mancata previsione - Irrilevanza - Proponibilità del ricorso - Deducibilità dei soli vizi procedurali - Fattispecie: istanza di restituzione di assegno e rilascio copia del titolo.
Stato
decisa il 1996-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204475-01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Restituzione - Procedimento

Il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate è regolato dall'art. 263 cod. proc. pen., che attribuisce la competenza a provvedere, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero, che decide con decreto motivato. L'autorità giudiziaria, inoltre, competente ai sensi dell'art. 258 cod. proc. pen. ad autorizzare il rilascio gratuito di copie autentiche di documenti sequestrati, è l'autorità che procede e, nella fase delle indagini, il pubblico ministero. In entrambe le ipotesi l'eventuale decisione negativa può essere impugnata con la procedura dell'opposizione, prevista dall'art. 263, quinto comma cod. proc. pen., davanti al giudice per le indagini preliminari, che provvede nelle forme dell'art. 127 cod. proc. pen., nel contraddittorio delle parti, con procedimento camerale. La mancata previsione del ricorso per cassazione avverso la relativa decisione non esclude che esso possa essere proposto, ma comporta limiti ai motivi ed alla cognizione del giudice di legittimità. Col ricorso, infatti, possono dedursi solo vizi di carattere procedurale, inerenti il mancato rispetto delle forme ed il principio del contraddittorio, stabiliti a pena di nullità dall'art. 127 cod. proc. pen.. (Fattispecie relativa ad istanze per la restituzione di assegno sequestrato e per il rilascio di copia autentica del titolo di credito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 258, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 258, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. C, Legge 15/12/1990 num. 386 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)