diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9585 del 17/01/2013 Cc. (dep. 28/02/2013) Rv. 254750 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE | Nomina effettuata presso l'ufficio matricola - Mancata conoscenza da parte del giudice - Sospensione dell'interrogatorio per avvisare il difensore nominato - Dovere - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254750-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE

Qualora il giudice che procede all'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. non abbia avuto conoscenza della nomina del difensore di fiducia effettuata dall'indagato con dichiarazione resa all'ufficio matricola, nel raccogliere a verbale la nomina suddetta non è tenuto a sospendere l'interrogatorio per avvisare il difensore nominato, atteso che tale obbligo sussiste soltanto ove la designazione intervenga in tempo utile e non anche ove essa sia contestuale al compimento dell'atto. (Fattispecie relativa ad avviso di fissazione di interrogatorio antecedente di cinque minuti la dichiarazione di nomina).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)