Sez. 2, Sentenza n. 176 del 16/01/1996 Cc. (dep. 22/02/1996) Rv. 204037 - 01
Difesa e difensori - Di fiducia | Nomina effettuata presso l'ufficio matricola dall'indagato detenuto - Mancata conoscenza da parte del giudice - Obbligo di sospendere l' interrogatorio condotto ex art. 294 cod. proc. pen. per dare avviso al difensore nominato - Esclusione - Ragioni.
Difesa e difensori - Di fiducia
Qualora il giudice che procede all'interrogatorio ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen. non abbia avuto conoscenza della nomina del difensore di fiducia effettuata dall'indagato "in vinculis" con dichiarazione resa all'ufficio matricola dell'istituto carcerario, qualunque sia la causa di ciò non è tenuto, raccolta a verbale la nomina suddetta, a sospendere l'interrogatorio per dare avviso al difensore nominato, essendo l'obbligo dell'avviso configurabile ove la nomina intervenga in tempo utile e non anche ove essa sia contestuale al compimento dell'atto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 123 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)