Sez. 1, Sentenza n. 10270 del 20/09/1988 Ud. (dep. 19/10/1988) Rv. 179495 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - ESTREMI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - ESTREMI.*
La Corte di Cassazione, mentre non può riesaminare gli elementi probatori così come interpretati e valutati dai giudici del merito, comportando tale riesame un'indagine di fatto estranea alle sue funzioni istituzionali di giudice di legittimità, ha il potere di accertare - ove sia denunciato, un travisamento del fatto, nel senso che sia data come accertata una circostanza di fatto sicuramente esclusa dalle risultanze processuali o sia stata data come insussistente una circostanza emergente con certezza assoluta dalle medesime risultanze - se dalla fonte probatoria indicata nella sentenza impugnata la circostanza di fatto data come sussistente o non sussistente risulti con certezza, rispettivamente, insussistente o sussistente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)