Sez. 1, Sentenza n. 16011 del 06/10/1989 Ud. (dep. 17/11/1989) Rv. 182561 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - CONFIGURABILITÀ CON RIFERIMENTO ALL'APPREZZAMENTO DELLE PROVE - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - CONFIGURABILITÀ CON RIFERIMENTO ALL'APPREZZAMENTO DELLE PROVE - ESCLUSIONE.*
Il travisamento del fatto, che si connota come arbitrio del giudice, non può riscontrarsi nell'ambito della valutazione delle prove; esso, infatti, in tanto rileva in Sede di legittimità in quanto abbia ad oggetto un abuso del giudice di merito risolventesi in una deviazione dell'accertamento della verità dallo imprescindibile presupposto dell'aderenza alle prove e non può configurarsi con riferimento all'apprezzamento delle prove, appunto perché manca, in tal caso, il contrasto (oggettivo) tra la motivazione della sentenza e la realtà processuale. (V mass n 179495; (Conf mass n 180227).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)