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Sez. 2, Sentenza n. 14 del 09/01/1971 (Rv. 349315 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE RECIPROCHE INADEMPIENZE - ACCERTAMENTO DELL'ESSENZIALITA DEL TERMINE - IDONEITA DEL RITARDO QUALE CAUSA DI RISOLUZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349315-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE RECIPROCHE INADEMPIENZE - ACCERTAMENTO DELL'ESSENZIALITA DEL TERMINE - IDONEITA DEL RITARDO QUALE CAUSA DI RISOLUZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In tema di domanda di risoluzione di un negozio sinallagmatico per inadempimento, costituisce incensurabile apprezzamento di merito (ove congruamente motivato), sia la valutazione comparativa delle reciproche inadempienze che il giudice di merito e tenuto ad effettuare in ordine ai contratti con prestazioni corrispettive, in relazione alla successione logica oltre che cronologica ed al nesso causale, allo scopo di stabilire se (nei limiti di adeguatezza e proporzionalita) sia applicabile alla fattispecie il principio inadimplenti non est adimplendum, sua l'accertamento se il termine pattuito dalle parti abbia o non carattere essenziale, sia l'idoneita del ritardo della prestazione a configurare causa di risoluzione del contratto stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)