Sez. 3, Sentenza n. 2385 del 29/08/1973 (Rv. 365750 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI COMPORTAMENTI DEI CONTRAENTI - NECESSITA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI COMPORTAMENTI DEI CONTRAENTI - NECESSITA.*
Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora entrambe le parti deducano inadempienze reciproche, occorre procedere ad una valutazione necessariamente comparativa delle condotte dei contraenti, onde accertare, in relazione alla relazione non soltanto cronologica, ma anche logica, dei singoli inadempienti contrattuali, il nesso causale che vale a giustificare, nei limiti dell'adeguatezza e delle proporzionalita, l'inadempimento dell'uno nei confronti di quello dell'altro. (Conf 2242/70, mass n 348395; V 14/71, mass n 349315).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)