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Sez. 6, Sentenza n. 28412 del 08/03/2013 Ud. (dep. 01/07/2013) Rv. 255608 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE | Riqualificazione dell'originaria imputazione di concussione in indebita induzione - Conseguenze - Annullamento con rinvio per la sola determinazione della pena - Decorso di ulteriori di termini di prescrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255608-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE

A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, la Corte di cassazione, qualora abbia riqualificato l'originaria contestazione di concussione in quella di indebita induzione, annulla parzialmente la sentenza di condanna, con rinvio al giudice di merito che, essendo limitato alla sola rideterminazione della pena, esclude il decorso ulteriore di termini di prescrizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 quater, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)