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Sez. U, Ordinanza n. 21261 del 23/06/2026 (Rv. 678647-02)

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Conflitto reale negativo - Ricorso ex art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c. - Esperibilità dopo l'avvento dell'art. 59 della l. n. 69 del 2009 - Sussistenza - Passaggio in giudicato di una delle sentenze che hanno declinato la giurisdizione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2026-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678647-02

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE

Non avendo l'art. 59 della l. n. 69 del 2009 coperto l'intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione, tanto da non avere determinato l'abrogazione dell'art. 362 c.p.c., nel caso in cui il giudice adito all'esito di una pronuncia declinatoria della giurisdizione dichiari, a sua volta, il proprio difetto di giurisdizione, mancando

di sottoporre la relativa questione alle Sezioni Unite della S.C., resta ferma la possibilità di far valere, in ogni tempo, il conflitto reale negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1), c.p.c., a prescindere dalla circostanza che una delle due sentenze sia passata in giudicato.

Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)