diritto.io

Sez. U - , Ordinanza n. 11744 del 04/05/2023 (Rv. 667730 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Conflitto reale negativo di giurisdizione - Presupposti - Proposizione del ricorso per cassazione - Ammissibilità - Mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667730-01

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE

È configurabile un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., qualora due organi appartenenti a diversi ordini giurisdizionali abbiano entrambi emesso una pronuncia negativa della propria giurisdizione, ancorché impugnata o suscettibile d'impugnazione, su due cause che, pur non presentando assoluta identità di "petitum" ovvero implicando la richiesta di provvedimenti diversi, postulino la soluzione della medesima questione di giurisdizione, non assumendo rilievo la circostanza che sia mancata la

sequenza "classica" del conflitto negativo, che fa seguire alla prima declinatoria della giurisdizione la riassunzione dinanzi al giudice indicato e il successivo diniego da parte di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'ammissibilità del ricorso per conflitto reale negativo di giurisdizione proposto in relazione a due pronunce di diniego di giurisdizione assunte autonomamente, in quanto contestualmente aditi i due giudici).

Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 lett. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)