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Sez. 3, Sentenza n. 12642 del 26/11/1991 (Rv. 474771 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - In genere | Controversie inerenti ai rapporti agrari soggetti al rito del lavoro - Ordinanza del collegio disponente la consulenza tecnica - Attività di assunzione del giuramento del consulente e di formale precisazione del quesito già elaborato dal collegio - Delega ad un componente del collegio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474771-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - In genere

Nelle controversie inerenti ai rapporti agrari, soggetti al rito del lavoro, nel quale i principi dell'oralità, concentrazione ed immediatezza sono assicurati anche dalla mancanza del giudice istruttore e dalla conseguente necessità che le prove siano assunte direttamente dall'organo che deve decidere, il tribunale può delegare ad un componente del collegio le attività di assunzione del giuramento del consulente tecnico e di formale precisazione del quesito già elaborato dal collegio nella ordinanza che ha disposto la consulenza tecnica, perché queste attività non sono di assunzione della prova in senso proprio e sostanziale ma sono solo formali e strumentali all'espletamento della consulenza, che è mezzo ausiliario di valutazione della situazione di fatto prospettata dalla parte, direttamente fornito all'organo giudicante mediante una relazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)