Sez. 1, Sentenza n. 1731 del 07/02/2001 (Rv. 543698 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER) | Derivante dalla violazione della regola della trattazione collegiale del procedimento d'appello - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di giudizio di impugnazione del lodo.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER)
La violazione della regola - dettata dall'art. 350 cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353) - della trattazione collegiale del procedimento che si svolge davanti alla corte d'appello non si traduce in un vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cod. proc. civ., e non comporta la nullità assoluta della relativa pronuncia, quando l'attività in concreto svolta (illegittimamente) dal giudice monocratico su delega del collegio abbia rilievo meramente ordinatorio, mentre tale vizio è riscontrabile allorché detto giudice eserciti un'attività sostanzialmente istruttoria che implichi funzioni, se non decisorie, certamente valutative, riservate dalla legge al collegio. (Nella specie, nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso la ravvisabilità del vizio di costituzione del giudice in un caso nel quale l'istruttore - nell'ambito di un procedimento di impugnazione del lodo, al quale si applica la disciplina ordinaria del procedimento davanti alla corte d'appello - si era limitato a dirigere l'udienza di prima comparizione e quella di precisazione delle conclusioni).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)