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Sez. 1 - , Ordinanza n. 7804 del 17/03/2023 (Rv. 667273 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - BIANCOSEGNO | Contratti bancari - Patto di riempimento di modulo fideiussorio - Forma scritta - Esclusione - Ragioni - Determinazione pattizia del requisito di forma - Condizioni di validità - Forma scritta del patto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667273-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - BIANCOSEGNO

In tema di contratti bancari, il patto di riempimento del modulo fideiussorio (nella specie sottoscritto in bianco) non deve essere stipulato in forma scritta, non essendo per esso applicabile l'art. 117 TUB, siccome inserito nel Titolo VI, Capo I, riguardante le attività svolte nel territorio della Repubblica dalle "banche e dagli intermediari finanziari", senza estendersi alla fideiussione, quand'anche rilasciata in favore di una banca, mentre, ai sensi dell'art. 1352 c.c., la previsione convenzionale di tale requisito deve essere provata per iscritto.

Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)