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Sez. 1, Sentenza n. 23391 del 09/11/2007 (Rv. 600632 - 01)

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Garanzia per crediti bancari - Applicazione automatica delle norme del d.lgs. n. 385 del 1993 relative ai contratti con il cliente - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600632-01

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI

In tema di fideiussione rilasciata a garanzia di crediti bancari, non si applicano in modo automatico al rapporto fra banca e garante le disposizioni del d.lgs. n. 385 del 1993 dettate per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi stipulati con il cliente; né appare fondata, sul punto, la questione di illegittimità costituzionale ex art.3 Cost., per ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione del debitore principale e quella del fideiussore, ciò in ragione della diversità di situazione in cui essi si trovano a contrattare; ne consegue, rispettati gli obblighi di trasparenza verso il debitore principale e di fissazione dell'importo massimo garantito con la fideiussione ai sensi dell'art.1938 cod. civ., la possibilità di stipulare fideiussioni destinate a valere per tutte le obbligazioni (presenti e/o future) di un certo soggetto verso un altro, essendo poi la relativa specificazione destinata ad operare sulla base dei singoli rapporti da cui quelle obbligazioni sono scaturite o scaturiranno. (La S.C. ha fatto applicazione di tale principio escludendo la necessità che nel contratto di fideiussione sia riportata la misura del tasso d'interesse praticato dalla banca al cliente garantito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1938, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 118 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 119, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)