Sez. 1, Sentenza n. 2323 del 10/11/1970 (Rv. 348516 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - NATURA - TITOLARITA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - DIFFERENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - NATURA - TITOLARITA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - DIFFERENZA.*
La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'Azione, intesa l'Azione, non come diritto potestativo ad una sentenza favorevole, ma come potere di ottenere dal giudice una decisione di merito, sia essa favorevole o sfavorevole. Cosicche la legittimazione attiva o passiva (legitimatio ad causam) non puo essere confusa con la titolarita, attiva o passiva, del rapporto giuridico sostanziale che Forma oggetto della controversia, cosi come piu genericamente, l'esistenza dell'Azione non puo essere confusa con la concreta sussistenza dei diritti fatti valere dalle parti nel processo. (V 136'70 mass 344885 102'70 mass 344804).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)