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Sez. U, Sentenza n. 102 del 19/01/1970 (Rv. 344804 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - LEGITIMATIO AD CAUSAM E TITOLARITA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - DIFFERENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI DANNI CAGIONATI DALLA PA.*
Stato
decisa il 1970-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344804-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - LEGITIMATIO AD CAUSAM E TITOLARITA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - DIFFERENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI DANNI CAGIONATI DALLA PA.*

La 'legitimatio ad causam' costituisce una condizione dell'Azione, intesa questa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, sia essa favorevole o sfavorevole. Le questioni che attengono alla titolarita o meno, da parte dell'attore o del convenuto del rapporto sostanziale controverso, riguardano il merito e non la legittimazione ad causam come tali esse non sono rilevabili di ufficio e possono formare oggetto del normale controllo di legittimita soltanto nei limiti specificamente dedotti con i motivi di impugnazione. (nella specie, soltanto nelle conclusioni definitive di appello, il ministero dei LL PP, convenuto in giudizio con Azione di danni ex art 2043 cod civ, aveva eccepito che il bene, da cui era derivato il danno, ossia un collettore di acque di scolo scoppiato per cattiva manutenzione, non era demaniale, ma apparteneva al comune di Velletri). (Conf, nella prima parte, 3607-68, massima n 336857 e 336858).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)