Sez. L, Sentenza n. 7469 del 21/05/2002 (Rv. 554611 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE | Lavoro a domicilio subordinato - Configurabilità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE
Il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo, in cui l'oggetto della prestazione del lavoratore assume rilievo non già come risultato, ma come estrinsecazione di energie lavorative, resa in maniera continuativa all'esterno dell'azienda, e però organizzata ed utilizzata in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno di essa, e, correlativamente, il vincolo di subordinazione viene a configurarsi come inserimento dell'attività del lavoratore nel ciclo produttivo aziendale, del quale la prestazione lavorativa da lui resa (pur se in ambienti esterni all'azienda, con mezzi ed attrezzature anche propri del lavoratore stesso, ed eventualmente anche con l'ausilio dei suoi familiari, purché conviventi e a carico) diventa elemento integrativo.
Riferimenti normativi: Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1, Legge 16/12/1980 num. 858 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)