Sez. L, Sentenza n. 21625 del 21/10/2010 (Rv. 614746 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE | Modalità di prestazione precarie e senza garanzia di continuità delle commesse - Subordinazione - Configurabilità - Condizioni - Disciplina limitativa del potere di recesso datoriale ex art. 11 della l. n. 877 del 1973 - Compatibilità - Onere del lavoratore di provare le concrete modalità del rapporto - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE
Il lavoro a domicilio - il quale realizza una forma di decentramento produttivo, in cui l'oggetto della prestazione del lavoratore assume rilievo non già come risultato, ma come estrinsecazione di energie lavorative, resa in maniera continuativa all'esterno dell'azienda - è compatibile con modalità di prestazione intrinsecamente precarie e carenti di garanzia giuridica in ordine alla continuità ed entità delle commesse, che non escludono la sussistenza di quell'attenuata subordinazione, introdotta dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877 come "species" derogatoria rispetto al "genus" delineato dall'art. 2094 cod. civ.; né, pertanto, l'eventuale precarietà del rapporto esclude che questo, in concreto, si attui con modalità da renderlo assoggettabile alla disciplina limitativa del potere di recesso del datore di lavoro, secondo la previsione dell'art. 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, restando peraltro onere del lavoratore provare le modalità concrete con cui il rapporto si sia estrinsecato.
Riferimenti normativi: Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1, Legge 18/12/1973 num. 877 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)