Sez. 2, Sentenza n. 12476 del 26/08/2002 (Rv. 557063 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Decreti Ministeriali - Natura di atti amministrativi - Conseguenze - Principio "iura novit curia" - Inapplicabilità - Mancata acquisizione dei decreti in corso di giudizio di merito - Produzione nel giudizio di legittimità ex art. 372 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO
La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali (nella specie, i decreti del Ministero per i Beni culturali ed ambientali del I febbraio e 13 maggio 2000 impositivi di vincoli su beni immobili) rende loro inapplicabile il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 cod. proc. civ., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto), con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio di merito, deve ritenersene inammissibile l'esibizione, ex art. 372 cod. proc. civ., in sede di giudizio di legittimità, ed altresì inammissibile (anche "in parte qua") il ricorso per cassazione fondato, in punto di diritto, sulla loro pretesa applicazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Preleggi art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)