Sez. 1 - , Ordinanza n. 17017 del 26/05/2022 (Rv. 665087 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE | Occupazione di terreni per finalità di edilizia residenziale, sovvenzionata e convenzionata – Art. 3 l. 458 del 1988 – Reinterpretazione alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU sull’art. 1 del Protocollo addizionale e dell’art. 42 Cost. – Necessità – Conseguenze - Non operatività del divieto di restituzione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE
In tema occupazione di terreno per finalità di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e convenzionata, l'art. 3 l. 458 del 1988 (ancora applicabile alle fattispecie anteriori all'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001), nella parte in cui prevede solo il risarcimento del danno, e non la restituzione del fondo, in caso di decreto di esproprio dichiarato illegittimo o di procedimento ablativo concluso in violazione dei termini e delle forme di legge, deve essere reinterpretato alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU sull'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, oltre che dell'art. 42 Cost., sicché, a fronte della impossibilità di configurare un potere di acquisizione "indiretta", non può ritenersi ancora operante il divieto di restituzione del bene al privato che lo richieda.
Costituzione art. 42, Legge 27/10/1988 num. 458 art. 3 CORTE COST.,
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)